Art. 2.
(Prevenzione).

      1. Ai fini della prevenzione delle patologie di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano alle aziende sanitarie locali, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei diretti a:

          a) individuare, mediante screening obbligatori, le fasce di popolazione portatrici asintomatiche a rischio delle emoglobinopatie genetiche;

          b) attuare una campagna informativa a largo raggio nelle scuole, nei posti di lavoro, in tutti i luoghi di prevenzione e di cura pubblici e privati, in tutti i laboratori e gli studi professionali medici, nei consultori pubblici e privati, e negli uffici demografici comunali, mediante un obbligo informativo imposto, in particolare, agli uffici dello stato civile, alle parrocchie e a ogni altro luogo ritenuto opportuno;

          c) attuare una diagnosi obbligatoria precoce in tutti i nati;

          d) individuare le strutture ospedaliere deputate ad attuare la prevenzione.